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L’accesso civico (art. 5, c. 1, D. Lgs. 33/2013), a differenza del diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, costituisce l’esercizio del diritto di accesso senza obbligo di motivazione ad atti che in forza di disposizioni di legge o di regolamento debbono essere obbligatoriamente pubblicati e costituisce un diritto considerato livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre mantenendo l’equilibrio con la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti (quali, ad esempio, la tutela dei dati personali sensibili o giudiziari).

Il diritto all’accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. 33/2013, riguarda invece la possibilità, riconosciuta a chiunque, di accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. 33/2013, fatti salvi i limiti di cui all’art. 5 bis (commi 1,2,3).

La richiesta di accesso civico e accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 va inoltrata  al RPCT di Società Per Cornigliano Dott. Enrico Da Molo ad uno dei seguenti recapiti:

 

Fino al 2019 non è stata presentata alcuna istanza di accesso civico, il registro degli accessi a partire dal 2020 è consultabile ai links di seguito:

Registro accessi 2020 (formato file Pdf)

Registro accessi 2020 (formato file Odt)


Registro accessi 2021 (formato file Odt)

Registro accessi 2021 (formato file Pdf)


Registro accessi 2022 (formato file Odt)

Registro accessi 2022 (formato file Pdf)


Registro accessi 2023 – I semestre (formato file Odt) ; Registro accessi 2023 – I e II semestre (formato file Odt)

Registro accessi 2023 – I semestre (formato file Pdf) ; Registro accessi 2023 – I e II semestre (formato file Pdf)


Registro accessi 2024 I semestre (formato file Odt) ;

Registro accessi 2024 I semestre (formato file Pdf) 

 

Ultimo agg. 03/07/2024